Bollatura registro volontari che svolgono attività in enti del terzo settore in maniera non occasionale
Ultima modifica 18 giugno 2021
D.M. 14-2-1992 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
"Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima."
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.)
Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del predetto Decreto (come sostituito dall'art. 3, D.M. 16 novembre 1992), al fine di adempiere agli obblighi assicurativi, "Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono."
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."
Art. 17 Volontario e attivita' di volontariato
1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.
Come precisato nella Nota n. 7180 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 28 maggio 2021 avente ad oggetto “Vidimazione registro dei Volontari“, "La vidimazione del registro con le modalità sopra descritte è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine). Il fatto che il Codice del Terzo Settore non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è infatti contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere e che anzi viene esteso a tutti gli enti del Terzo settore unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari.
Modalità
Gi enti del terzo settore aventi sede nel Comune di Triggiano possono presentare la richiesta di bollatura del registro presso la Segreteria Generale, compilando l’apposito modulo, al quale vanno allegati:
- copia di un documento di identità del richiedente;
- registro da vidimare, con le pagine numerate e non compilate;
- copia dello Statuto dell’ente (solo se non già iscritta all'albo nazionale o regionale)
Costo: gratuito.