RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ultima modifica 20 maggio 2021
L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
A seguito della soppressione dell’articolo 13, comma 1- bis, D.Lgs. 472/1997 ad opera del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (articolo 10-bis D.L. n.124/2019), il ravvedimento ultrannuale trova applicazione a prescindere dalla natura del tributo violato quindi anche per i tributi locali.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI TRIBUTI