AREE FABBRICABILI
Ultima modifica 15 giugno 2023
Per area fabbricabile si intende l’areautilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentementedall’approvazione della Regione edall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Il comma 746 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) conferma che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Tuttavia, attenzione deve essere prestata al fatto che è stata introdotta anche la possibilità di prendere come base imponibile il valore determinato a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo:
- alla zona territoriale di ubicazione,
- all'indice di edificabilità,
- alla destinazione d'uso consentita,
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
L'obbiettivo di queste nuove disposizioni è quello di risolvere il problema della tassazione di un’area fabbricabile che diventa tale nel corso dell'anno, e che di conseguenza non aveva un valore di mercato al 1° gennaio perchè considerata unica con il fabbricato.
Per quanto riguarda i terreni degli imprenditori agricoli, con la nuova IMU non saranno comunque dovute imposte sui terreni, compresi quelli edificabili, posseduti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti, purché effettivamente coltivati. In particolare la legge di bilancio 2020 (al comma 741 dell'ar.1) esenta dall'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.