Piano Comunale di Protezione Civile
Ultima modifica 25 novembre 2019
Con l’emanazione delle nuove leggi e direttive la Protezione Civile ha subito profonde modificazioni assumendo una diversa connotazione da attività di sola assistenza, esperita principalmente da organismi dipendenti dal Governo centrale dello Stato, dopo il verificarsi di un evento calamitoso, ad attività complessa di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio (previsione dell’evento, intesa come conoscenza tecnica scientifica dei rischi che insistono sul territorio e mitigazione dei rischi stessi), di soccorso alle popolazioni sinistrate e di ogni attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza, nelle quali attività sono impegnate direttamente le Regioni e gli Enti Locali.
Questa cultura, basata su di una capillare e sistematica analisi delle situazioni a rischio presenti sul territorio, consente di definire gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurne le conseguenze dannose.
L’Amministrazione Comunale, facendosi carico di questi principi cardine, ha inteso dotarsi di un Piano Comunale di Protezione Civile, per individuare e valutare rischi e cause d’eventi calamitosi, e le emergenze che possono interessare il proprio territorio, al fine di adottare tutti quei provvedimenti di prevenzione utili ad eliminare i rischi e/o ridurne gli effetti, nonché soccorrere le popolazioni colpite da calamità, attuare le iniziative necessarie per la ricostruzione delle strutture urbane danneggiate o distrutte e ripristinare il tessuto socio, economico, ambientale compromesso.
In tale ottica è indispensabile che le autorità comunali di Protezione Civile, che sono tenute a disporre di tutti i dati utili di conoscenza delle situazioni a rischio del proprio territorio, attuino e realizzino le condizioni per non trovarsi impreparati di fronte alle emergenze.
In particolare devono:
1. acquisire tutti i dati - censendo tutte le informazioni relative al territorio comunale ed alle sue risorse - utili ai fini della protezione civile;
2. analizzare le situazioni di rischio esistenti sul territorio di Triggiano per omogeneizzarne i livelli di conoscenza e poterli gestire nella struttura comunale di protezione civile (archiviandoli in una banca dati) per informare periodicamente i cittadini sui provvedimenti e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza.
Il lavoro non deve essere considerato esaustivo della problematica Protezione Civile, in quanto trattasi di pianificazione generale cui devono seguire obbligatoriamente la fase attuativa della programmazione e, conseguentemente, l’aggiornamento dei dati e le esercitazioni.
IL RUOLO DEL COMUNE NELLA PROTEZIONE CIVILE
L’art.108 del D.Lgs n.112/98 attribuisce al Comune le funzioni relative:
1. all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali;
2. all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessaria ad assicurare i primi soccorsi in caso d’eventi calamitosi in ambito comunale;
3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali d’emergenza, anche nelle forme associative di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, e, in ambito montano tramite le Comunità Montane, alla cura della loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali;
4. all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
5. alla vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di P.C. dei servizi urgenti;
6. all’utilizzo del volontariato di protezione civile comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Da quanto sopra si evince chiaramente che il ruolo principale del Comune è di programmare e pianificare gli interventi di protezione civile, pertinenti al proprio territorio.
PROGRAMMAZIONE
L’attività di programmazione dei Comuni in primo luogo concerne la previsione, vale a dire l’analisi dei rischi che insistono sul territorio.
L’individuazione dei rischi dovrà necessariamente essere supportata dalla conoscenza tecnico-scientifica degli stessi.
All’individuazione dei rischi deve seguire la fase di prevenzione, consistente nell’adozione di misure organizzative di gestione e/o governo del territorio volte a limitare e, laddove è possibile, ad eliminare il rischio individuato.
PIANIFICAZIONE
L’attività di pianificazione, invece, consiste nell’elaborazione coordinata delle procedure operative d’intervento da attuarsi nel caso in cui accade l’evento contemplato, in un apposito scenario di un determinato territorio del Comune. La pianificazione, quindi, si deve porre come obiettivo di definire e coordinare l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l’emergenza da parte della struttura locale e del volontariato di protezione civile presente sul territorio.
LINEAMENTI ORGANIZZATIVI E DI PIANIFICAZIONE
Il Sindaco è la massima autorità comunale in materia di Protezione Civile di tutela della popolazione.
In tempo ordinario garantirà le normali attività di prevenzione e previsione, utilizzando l’apposita struttura comunale, curando, in particolare, l’aspetto della pianificazione e del suo puntuale aggiornamento;
In condizioni di emergenza provvederà invece:
a) in qualità di Capo dell’Amministrazione Comunale a dirigere e coordinare le prime operazioni di soccorso, alla preparazione all’emergenza, a tenere informata la popolazione e gli altri organi istituzionali;
b) in qualità di Ufficiale di Governo provvederà ad adottare, se è il caso, tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, anche ai sensi della legislazione speciale vigente per la singola materia;
c) ad emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, a norma dell’art.32 della Legge 23/12/1978 n. 833 di “Riforma del Servizio Sanitario Nazionale”;
d) a disporre della proprietà privata per grave necessità pubblica (requisizione d’urgenza), in questo aiutato dall’art.835 del Codice Civile e dall’art.7 della L. 23/3/1865 n. 2248;
e) a disporre, per esigenze di grave necessità pubblica, l’occupazione d’urgenza di beni immobili di privati (soprattutto terreni per opere pubbliche di emergenza), a norma dell’art.71 della Legge 25/7/1865 n. 2359;
f) ad adottare provvedimenti cautelari per la tutela della salute pubblica, in riferimento alla sospensione della produzione e della vendita di alimenti o bevande che risultino pericolosi per la salute a norma dell’art.4 del D.L. 18/6/1986 n. 282 (convertito in Legge 7/8/1986 n. 462);
g) ad ordinare il divieto di potabilità delle acque destinate al consumo umano in caso di episodi di inquinamento a norma degli artt.3 e 12 del D.P.R. 24/5/1988 n. 236;
h) a ricorrere a forme speciali di smaltimento di rifiuti in caso di comprovata necessità a norma dell’art.13 D. Lgs. 5/2/1997 n. 22 (sostituisce il vecchio art.12 del D.P.R. 915/82).
Nell’esercizio delle sue funzioni si avvale del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.